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Da martedì 17 agosto 2010 Match up vi propone la rassegna stampa sul basket isolano e nazionale

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Per rivivere la storica promozione della Dinamo grazie al prezioso contributo dei suoi appassionati tifosi.

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Francesca Deidda ha difeso brillantemente i colori azzurri ai Mondiali juniores di nuoto sincronizzato di Indianapolis (11-15 agosto). La sincronetta della Promogest Quartu nel combo, insieme a Giorgia Borsa, Martina Di Ruggiero, Costanza Ferro, Giada Finco, Costanza Gallinella Muzi, Alessia Pezone, Federica Sala, Alice Savi e Silvia Vismara si è piazzata all'ottavo posto (85.020 punti).

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Ringrazio la Redazione di matchupsardegna.it per lo spazio concessomi: approfitterò di tale disponibilità per illustrare nel miglior modo possibile una serie di argomenti e problematiche, fiscali e non, che molti addetti ai lavori, soprattutto Dirigenti, spesso sottovalutano ma, dato che ormai sono di stretta attualità, sono fondamentale per una corretta vita delle nostre Società, di qualsiasi disciplina sportiva; rimarrò sempre e comunque a Vostra disposizione per divulgare materiale informativo e per chiarire ogni qualsiasi dubbio inerente la materia, rispondendo a qualsiasi quesito vorrete sottoporre alla Redazione stessa: questa settimana si comincia con una Relazione Generale sulle Agevolazioni Fiscali per le Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Un saluto a tutti Adriano De Gioannis – (Agenzia delle entrate Cagliari)


I REGIMI CONTABILI OBBLIGATORI


- LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N.398/91 A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE –

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO

I REGIMI CONTABILI OBBLIGATORI

- LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE –
- LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE N. 398/1991 –



PREMESSA

Negli ultimi anni il Legislatore Nazionale, come quello Comunitario, a seguito della sua capillare diffusione in settori particolarmente delicati della società, ha cercato di valorizzare e di favorire il fenomeno dell’associazionismo e, più in generale, il settore del cosiddetto “no-profit”, tramite l’emanazione di normative ad hoc, innovatrici tanto sul piano civilistico quanto su quello fiscale.
Tra tali normative sono da annoverare i seguenti articolati:
·         La L. n. 49 del 26/2/87, in materia di Organizzazioni Non Governative (ONG);
·         La L. n. 266 del 11/8/91, altrimenti denominata “Legge-quadro sul volontariato”;
·         La L. n. 381 del 16/12/91, sulle Associazioni Sportive Dilettantistiche;
·         Il DLGS n. 460 del 4/12/97, concernente il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
·         La L. n. 3836 del 7/12/2000, concernente le associazioni di promozione sociale.
A livello comunitario si ricorda in materia la VI Direttiva, n. 77/388/CEE, del 17/5/77.

Nella presente Relazione verrà sviluppato il particolare Regime Contabile per le Associazioni Sportive Dilettantistiche introdotto dalla Legge n. 398 del 16/12/1991.

1)   ASPETTI GENERALI E DISCIPLINA FISCALE
Prima di vedere nel dettaglio quanto previsto dalla nuova Normativa Fiscale in capo alle Associazioni Sportive, è bene osservare che gli obblighi contabili sono modulati in modo diverso tra Enti non commerciali ed ONLUS, perché partono dal presupposto che i primi hanno come caratteristica principale la prevalenza dell’attività istituzionale su quella commerciale, ma non sono identificati specificatamente come Soggetti “non lucrativi”: tale espressa categoria si ha solo in casi particolari, piuttosto frequenti nell’ambito della vita moderna, come ad esempio i circoli ricreativi, culturali, le pro-loco, oltre a svariate associazioni operanti in molteplici settori dello sport e dell’aggregazione sociale; tra queste, non vi è dubbio che le più numerose “sul campo” sono le Associazioni Sportive Dilettantistiche.
La disciplina civilistica che le identifica è dettata dagli Artt. del Codice Civile che vanno dal n. 14 al 42.

1)   QUALIFICAZIONE GIURIDICA
A)   REQUISITI SOGGETTIVI
Le Associazioni Sportive sono inquadrate fra gli “Enti non Commerciali” di tipo associativo di cui all’Art. 73 comma 1 lett. c) del DPR 917/86; vi è la possibilità, per tali Enti, di optare per un regime forfetario sia di determinazione del Reddito, sia ai fini IVA, oltre a rilevanti semplificazioni contabili; tale Regime è previsto dalle disposizioni contenute nella Legge 398/91; successive ulteriori modifiche, a cominciare dall’Art. 9 bis del DL 417/91, passando per l’Art. aggiunto della 66/92, fino all’Art. 1 comma 114 della Legge 311/2004, che ha modificato l’Art. 2 comma 31 della Legge 350/2003, hanno ampliato tale possibilità di opzione anche per:
·          Associazioni bandistiche;
·          Cori amatoriali;
·          Filodrammatiche;
·          Associazioni di musica e danza popolare;
·         Associazioni senza scopo di lucro;
·         Pro-loco.
L’interesse della Normativa in oggetto riguarda:
a)   L’individuazione di un limite annuo di Proventi commerciali, al fine di godere delle agevolazioni previste;
b)   L’individuazione di un coefficiente forfetario di determinazione del Reddito imponibile;
c)   Le particolari modalità di determinazione dell’IVA a debito;
d)   Notevoli semplificazioni negli obblighi contabili e dichiarativi.
B)   REQUISITI STATUTARI
Le Associazioni Sportive, per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla Legge 398/91 devono:
a)   Inserire nella propria Denominazione, senza abbreviazioni, la dicitura: “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” (con specifico riferimento alla/le disciplina/e sportiva/e praticata/e, così come ormai richiesto obbligatoriamente dal CONI e dalle varie Federazioni);
b)   Recepire nell’Atto Costitutivo e nello Statuto le disposizioni contenute nell’Art. 90, commi dal 17 al 22 della Legge n. 289/2002.
L’originaria versione del comma 18 del citato Art. 90 conteneva un dubbio interpretativo su come le Associazioni Sportive dovessero costituirsi: in sostanza, non veniva specificata la modalità, e l’unico riferimento era l’utilizzo di un non meglio identificato Regolamento; ciò appariva contrastante con le competenze delle Regioni italiane in materia di ordinamento sportivo e il contenzioso, in materia di incostituzionalità (Art. 117),  stava già assumendo una notevole rilevanza.
Con la versione rettificata ed attualmente in vigore dei commi 17-18-18ter si è superato questo ostacolo e si è sancita la esclusiva Costituzione dell’Associazione mediante Atto scritto; in suddetto Atto, tra le altre cose devono essere indicate:
·         Denominazione sociale, con specifico riferimento all’Attività esercitata (così come ormai richiesto dal CONI e dalle varie Federazioni), e la chiara dicitura che trattasi di “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”;
·         L’Oggetto Sociale, con riferimento diretto anche all’organizzazione didattica per l’avvio, aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
·         La Sede legale;
·         Attribuzione della Rappresentanza legale;
·         Assenza di fini di lucro, divieto assoluto di divisione tra i soci, anche indirettamente, dei proventi dell’Attività, e possibilità di prevedere forme di compenso agli Amministratori;
·         Principi di uguaglianza dei diritti degli associati, con le varie disposizioni sull’elettività delle Cariche Sociali (ciò elimina ogni dubbio creato dal citato Art. 90 con l’introduzione, tra i soggetti interessati al Regime della Legge 398/91, anche alle Società di Capitali, purchè caratterizzate dall’assenza di fini di lucro);
·         Obbligo di redazione di Rendiconti economico-finanziari, definizione di modalità di approvazione degli stessi e le modalità di scioglimento dell’Associazione;
·         Obbligo, in caso di scioglimento dell’Associazione, di devolvere il Patrimonio ai fini sportivi (cioè trasferire il proprio Patrimonio ai massimi Enti Sportivi, CONI o Federazioni di riferimento, o ad Associazioni della medesima disciplina.

A margine di tutto ciò, a completamento del discorso fatto sui Requisiti Statutari, e per meglio comprendere le novità introdotte dal Nuovo Art. 90, è necessario riflettere su:
1) Il nuovo comma 18 non prevede, dal punto di vista fiscale, l’obbligo di conformarsi alle norme CONI o agli Statuti e Regolamenti delle varie Federazioni o Enti di Promozione Sportiva: pur tuttavia, anche in previsione dell’istituendo Registro (presso il CONI) delle Associazioni Sportive, e per dialogare correttamente con le varie Istituzioni (Regioni, Province, Comuni, ecc.), è sempre consigliabile prevedere, nel proprio Statuto, una tale dicitura;
2) Il nuovo comma 18bis, interpretando in maniera restrittiva la Norma, sancisce il divieto, per gli Amministratori delle Associazioni, di ricoprire la medesima Carica Sociale presso la medesima Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI, oppure nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad Enti di Promozione Sportiva;
3) La Sentenza n. 17119 del 13/11/2003 della Corte di Cassazione, Sez. Trib., interviene a definire le condizioni Oggettive e Soggettive che l’Associazione Sportiva deve garantire, ai fini dell’applicazione del Regime della L. 398/91, ma contribuisce a creare confusione poiché il profilo interpretativo è conforme alla Ratio dell’Art. 1 della L. 398/91, ma non rispetta le Norme previste dalla stessa,
e ne ignora le disposizioni citate, come nel caso in cui non ritiene necessario il riconoscimento, ai fini sportivi, da parte delle Federazioni (o degli Enti di Promozione) di riferimento delle singole Associazioni: in sostanza, viene disconosciuto il tenore dell’Art. 1, relativamente al rispetto congiunto dei requisiti Oggettivi e Soggettivi, al fine di poter godere dei benefici fiscali previsti da tale Regime.

Tutto ciò detto rende auspicabile una tempestiva interpretazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, al fine di sgombrare tutti i dubbi, le false illusioni e, perché no, comportamenti elusivi delle Associazioni nei confronti del Fisco.

1) QUALIFICAZIONE GIURIDICA

A) REQUISITI SOGGETTIVI

Le Associazioni Sportive sono inquadrate fra gli “Enti non Commerciali” di tipo associativo di cui all’Art. 73 comma 1 lett. c) del DPR 917/86; vi è la possibilità, per tali Enti, di optare per un regime forfetario sia di determinazione del Reddito, sia ai fini IVA, oltre a rilevanti semplificazioni contabili; tale Regime è previsto dalle disposizioni contenute nella Legge 398/91; successive ulteriori modifiche, a cominciare dall’Art. 9 bis del DL 417/91, passando per l’Art. aggiunto della 66/92, fino all’Art. 1 comma 114 della Legge 311/2004, che ha modificato l’Art. 2 comma 31 della Legge 350/2003, hanno ampliato tale possibilità di opzione anche per:

  • Associazioni bandistiche;
  • Cori amatoriali;
  • Filodrammatiche;
  • Associazioni di musica e danza popolare;
  • Associazioni senza scopo di lucro;
  • Pro-loco.

L’interesse della Normativa in oggetto riguarda:

a) L’individuazione di un limite annuo di Proventi commerciali, al fine di godere delle agevolazioni previste;

b) L’individuazione di un coefficiente forfetario di determinazione del Reddito imponibile;

c) Le particolari modalità di determinazione dell’IVA a debito;

d) Notevoli semplificazioni negli obblighi contabili e dichiarativi.

B) REQUISITI STATUTARI

Le Associazioni Sportive, per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla Legge 398/91 devono:

a) Inserire nella propria Denominazione, senza abbreviazioni, la dicitura: “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” (con specifico riferimento alla/le disciplina/e sportiva/e praticata/e, così come ormai richiesto obbligatoriamente dal CONI e dalle varie Federazioni);

b) Recepire nell’Atto Costitutivo e nello Statuto le disposizioni contenute nell’Art. 90, commi dal 17 al 22 della Legge n. 289/2002.

L’originaria versione del comma 18 del citato Art. 90 conteneva un dubbio interpretativo su come le Associazioni Sportive dovessero costituirsi: in sostanza, non veniva specificata la modalità, e l’unico riferimento era l’utilizzo di un non meglio identificato Regolamento; ciò appariva contrastante con le competenze delle Regioni italiane in materia di ordinamento sportivo e il contenzioso, in materia di incostituzionalità (Art. 117),  stava già assumendo una notevole rilevanza.

Con la versione rettificata ed attualmente in vigore dei commi 17-18-18ter si è superato questo ostacolo e si è sancita la esclusiva Costituzione dell’Associazione mediante Atto scritto; in suddetto Atto, tra le altre cose devono essere indicate:

  • Denominazione sociale, con specifico riferimento all’Attività esercitata (così come ormai richiesto dal CONI e dalle varie Federazioni), e la chiara dicitura che trattasi di “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”;
  • L’Oggetto Sociale, con riferimento diretto anche all’organizzazione didattica per l’avvio, aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
  • La Sede legale;
  • Attribuzione della Rappresentanza legale;
  • Assenza di fini di lucro, divieto assoluto di divisione tra i soci, anche indirettamente, dei proventi dell’Attività, e possibilità di prevedere forme di compenso agli Amministratori;
  • Principi di uguaglianza dei diritti degli associati, con le varie disposizioni sull’elettività delle Cariche Sociali (ciò elimina ogni dubbio creato dal citato Art. 90 con l’introduzione, tra i soggetti interessati al Regime della Legge 398/91, anche alle Società di Capitali, purchè caratterizzate dall’assenza di fini di lucro);
  • Obbligo di redazione di Rendiconti economico-finanziari, definizione di modalità di approvazione degli stessi e le modalità di scioglimento dell’Associazione;
  • Obbligo, in caso di scioglimento dell’Associazione, di devolvere il Patrimonio ai fini sportivi (cioè trasferire il proprio Patrimonio ai massimi Enti Sportivi, CONI o Federazioni di riferimento, o ad Associazioni della medesima disciplina.

A margine di tutto ciò, a completamento del discorso fatto sui Requisiti Statutari, e per meglio comprendere le novità introdotte dal Nuovo Art. 90, è necessario riflettere su:

1) Il nuovo comma 18 non prevede, dal punto di vista fiscale, l’obbligo di conformarsi alle norme CONI o agli Statuti e Regolamenti delle varie Federazioni o Enti di Promozione Sportiva: pur tuttavia, anche in previsione dell’istituendo Registro (presso il CONI) delle Associazioni Sportive, e per dialogare correttamente con le varie Istituzioni (Regioni, Province, Comuni, ecc.), è sempre consigliabile prevedere, nel proprio Statuto, una tale dicitura;

2) Il nuovo comma 18bis, interpretando in maniera restrittiva la Norma, sancisce il divieto, per gli Amministratori delle Associazioni, di ricoprire la medesima Carica Sociale presso la medesima Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI, oppure nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad Enti di Promozione Sportiva;

3) La Sentenza n. 17119 del 13/11/2003 della Corte di Cassazione, Sez. Trib., interviene a definire le condizioni Oggettive e Soggettive che l’Associazione Sportiva deve garantire, ai fini dell’applicazione del Regime della L. 398/91, ma contribuisce a creare confusione poiché il profilo interpretativo è conforme alla Ratio dell’Art. 1 della L. 398/91, ma non rispetta le Norme previste dalla stessa,

e ne ignora le disposizioni citate, come nel caso in cui non ritiene necessario il riconoscimento, ai fini sportivi, da parte delle Federazioni (o degli Enti di Promozione) di riferimento delle singole Associazioni: in sostanza, viene disconosciuto il tenore dell’Art. 1, relativamente al rispetto congiunto dei requisiti Oggettivi e Soggettivi, al fine di poter godere dei benefici fiscali previsti da tale Regime.

Tutto ciò detto rende auspicabile una tempestiva interpretazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, al fine di sgombrare tutti i dubbi, le false illusioni e, perché no, comportamenti elusivi delle Associazioni nei confronti del Fisco.

A) REQUISITI OGGETTIVI

I vincoli Oggettivi previsti per le Associazioni Sportive, al fine di poter usufruire del Regime della L. 398/91 sono:

1) L’esercizio di specifica Opzione;

2) Il rispetto di determinati limiti dimensionali.

1) OPZIONI

Il DPR 442 del 10/11/1997 ha previsto, dal 7/1/98, la possibilità del “comportamento concludente” da parte del Contribuente, relativamente alla facoltà di optare (o revocare) per un regime contabile o di determinazione dell’imposta: ciò vale anche per le Associazioni Sportive nel momento in cui, ad inizio attività o in corso di “vita sociale” si decida di optare per tale Regime agevolato; rimangono naturalmente in piedi tutte le altre forme di comunicazione previste dalla Normativa di riferimento, e cioè:

-      Comunicazione successiva, all’interno del Quadro VO (Opzioni e Revoche), in sede di Dichiarazione IVA Annuale (Art. 2 DPR 442/97);

-      Comunicazione alla SIAE competente in base al Domicilio Fiscale, prima dell’inizio dell’Anno solare per il quale l’Associazione intende utilizzare il Regime della 398/91, Art. 9 c. 2 (DPR 544/99).

A completamento del discorso fatto va comunque precisato che, ai sensi dell’Art. 9 del DPR 544/99, l’Opzione fatta è vincolante, a partire dall’1/1/2000, per un quinquennio: ciò modifica quanto previsto dall’Art. 1 della L. 398/91, che prevedeva, fino al 31/12/99, di revocare la scelta decorsi tre anni.

2) LIMITI DIMENSIONALI

Per ciò che concerne i limiti dimensionali previsti dalla Normativa al fine di poter optare per il Regime Agevolato, l’Art. 90 c.2 della L. n. 289/2002 eleva da € 185.924,48 a € 250.000,00, a partire dall’1/1/2003, il plafond dei proventi commerciali conseguiti dall’Associazione nel periodo di imposta precedente l’opzione, dove per periodo di imposta si intende sia quello coincidente con l’Anno solare, sia quello non coincidente; per i soggetti di nuova costituzione è ovvia la “presunzione” del limite dei proventi di cui sopra, da indicare regolarmente nella Dichiarazione di Inizio Attività, così come disposto dall’Art. 35 del DPR 633/72.

Prima di poter entrare a pieno titolo nell’argomento “IMPOSTE” e “ASPETTI CONTABILI”, è bene premettere che:

a) Proventi Commerciali per le Associazioni sono:

-      Ricavi o Proventi di cui all’Art. 85 del DPR 917/86;

-      Sopravvenienze Attive di cui all’Art. 88 del DPR 917/86.

b) I Proventi non Commerciali sono invece:

-      Plusvalenze patrimoniali di cui all’Art. 86 del DPR 917/86 (a Tassazione Separata);

-      Cessione di Beni strumentali;

-      Cessione di diritti alle Prestazioni sportive degli Atleti;

-      Proventi di cui all’Art. 25 c. 2 L. 133/99 (Attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, o raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalità);

-      Proventi di cui all’Art. 143 c. 1, secondo periodo, del DPR 917/86 (Prestazioni di Servizi non rientranti nell’Art. 2195 c.c., rese in conformità delle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione);

-      Le Indennità di preparazione e promozione, di cui all’Art. 3 della L. 398/91;

-      Proventi di cui all’Art. 148 c. 3 del DPR 917/86, relativi ad attività o prestazioni direttamente indirizzate verso propri iscritti o associati o, come eccezione, anche nei confronti di terzi, nel caso di vendita di proprie pubblicazioni prevalentemente destinate agli associati;

-      Sopravvenienze derivanti da attività istituzionali.

A margine di tutto questo, in riferimento ai Proventi di cui all’Art. 148 c. 4 del DPR 917/86, è bene precisare che:

1) Se viene abitualmente esercitata attività oggettivamente commerciale, i relativi Proventi CONCORRONO alla formazione del succitato plafond del regime della L. 398/91;

2) Se tali attività vengono svolte in modo occasionale, NON CONCORRONO alla formazione del plafond, ma vengono classificate tra i “Redditi diversi”.

ADEMPIMENTI FISCALI

IVA

La Normativa di riferimento per chi sceglie di optare per il Regime previsto dalla L. 398/91 trova collocamento nel Regolamento attuativo dell’Imposta sugli Intrattenimenti, e cioè nell’Art. 9 c. 1 del DPR 544/99: tali disposizioni affermano che, per le Associazioni Sportive, si applicano ai fini IVA, nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, i criteri di cui all’Art. 74 c. 6 del DPR 633/72, vale a dire il criterio applicato nel settore dello Spettacolo.

DETERMINAZIONE FORFETARIA

Optando per il Regime della L. 398/91 l’IVA dovuta si determina:

1. Applicando, sui Proventi commerciali connessi all’Attività istituzionale una detrazione forfetaria del:

  • 50% per i Proventi Commerciali generici, ivi comprese le prestazioni pubblicitarie;
  • 10% per le Sponsorizzazioni;
  • 1/3 per Operazioni di Cessione o Concessione di diritti televisivi o radiofonici.

2. Applicando il metodo IVA da IVA per Attività Commerciali non istituzionali.

LIQUIDAZIONE IMPOSTA-VERSAMENTO-COD.TRIBUTO-DICHIARAZIONE ANNUALE

  • La Liquidazione dell’IVA dovuta avviene in modo trimestrale (Art. 9 c. 3 DPR 544/99) se si tratta di Proventi istituzionali, mensile negli altri casi;
  • Il Versamento non viene più effettuato tramite la SIAE ma attraverso Mod. F24, in termini e modi ordinari, SENZA la maggiorazione degli interessi dell’1%, così come disposto dall’Art. 31 c. 3 della L. 388/2000;
  • I Codici Tributo sono quelli regolarmente previsti dalle Liquidazioni periodiche trimestrali (Proventi istituzionali), compresa quella, eventualmente, del quarto trimestre (Art. 74 c. 6 del DPR 633/72);
  • La Dichiarazione Annuale IVA, per i Soggetti 398/91 non è prevista, salvo nel caso in cui ci siano da indicare Proventi non istituzionali: in tale situazione, con OBBLIGO di annotazione separata di questi movimenti, DOVRA’ essere presentata la Dichiarazione IVA, limitatamente alle attività in relazione alle quali l’IVA non viene calcolata in modo forfetario.

CASI PARTICOLARI

  • Cessione di Diritti alle Prestazioni Sportive: tali cessioni (vendita dei giocatori) sono soggette a fatturazione con aliquota IVA ordinaria, ai sensi del DL 328/97;
  • Premi di Addestramento e Formazione: tali somme, ai sensi dell’Art. 15 c. 4 L. 91/81, sono esenti IVA, come previsto anche dall’Art. 10 del DPR 633/72, e, come vedremo poi, non è imponibile anche ai fini IRES.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Per quanto concerne tale Normativa, pur se ulteriormente modificata di recente, e precisamente con l’Art. 1 c. 470 della L. 311/2004, che inserisce il comma 11bis nell’Art. 90 della L. 289/02, NON sembra di chiara applicazione poiché:

-      tale comma 11bis dispone che, ai fini dell’applicazione del DPR 640/72, la pubblicità sia da considerare in rapporto all’occasionalità dell’evento direttamente organizzato da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ambito soggettivo), e all’interno di impianti sportivi con capienza non superiore a 3000 posti (ambito oggettivo); tutto ciò, è ovvio, per tutelare le “vere” Associazioni Dilettantistiche e le loro fonti di sostentamento, però….c’è un però, e riguarda il riferimento al DPR 640/72: così come esposto sembra poco corretto e non applicabile, considerando che l’Imposta sugli Spettacoli è stata abolita dal DLGS 60 del 26/2/99, che ha istituito l”Imposta sugli Intrattenimenti”, a decorrere dall’01/01/2000.

Chiarito questo “dubbio”, si rimane in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Legislatore, anche se, perlomeno, la linea di condotta appare comunque tracciata.

IRAP

La Normativa in questione, così come sancito anche da recenti disposizioni e chiarimenti, non prevede una rilevante importanza nei soggetti di cui alla L. 398/91, infatti la Circolare n. 13/e del 5/4/2005, ha chiarito che:

-      L’Art. 90 c. 10 della L. 289/2002 ha stabilito che rimangono fuori dalla Base Imponibile IRAP le Indennità di Trasferta e i Rimborsi spese (forfetari) di cui all’Art. 67 c. 1 del DPR 917/86;

-      L’Art. 5 c. 2 della stessa Legge ha modificato l’Art.11 c. 1 lettera B del DLGS 446/97, disponendo l’”esclusione” dalla Base Imponibile IRAP delle somme indicate nell’Art. 67 c. 1 lettera M del DPR 917/86.

IMPOSTA DI REGISTRO

In merito a tali adempimenti non ci sono dubbi interpretativi, poiché la Normativa (Art. 90 c. 5 L. 289/2002) prevede che gli Atti Costitutivi e gli Statuti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, e tutte le loro successive variazioni e/o integrazioni, scontino l’Imposta di Registro in misura fissa (attualmente € 168,00): ciò sgombra il campo da ogni possibile diatriba, come ad esempio nel caso in cui, all’atto della Costituzione dell’Associazione, si conferiscano immobili o altri beni che in qualsiasi altro caso sconterebbero l’Imposta di Registro in misura proporzionale.

TASSE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE

L’Art. 90 c. 7 della L. 289/2002, modificando l’Art. 13bis c. 1 del DPR 641/72, sancisce l’esenzione da qualsiasi Tassa di Concessione Governativa di tutti gli Atti e Provvedimenti riguardanti le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.

IMPOSTA DI BOLLO

La Normativa in vigore, e cioè quanto disposto dall’Art. 90 c. 6 della L. 289/02, appare al momento incompleta o, perlomeno, incongruente poiché prevede l’esenzione Bollo per tutti gli atti, documenti, estratti, istanze, contratti e quant’altro, prodotti e richiesti da Federazioni Sportive e da Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI; viceversa, la Norma stessa NON prevede, perché non citate espressamente, che tale esenzione venga estesa ai medesimi atti emessi o richiesti da Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche.

DISPOSIZIONI VARIE

-      Imposta di Bollo sulle Ricevute: come previsto regolarmente dall’Art. 13 tariffa parte 1 All. DPR 642/72, e nella Nota 1 della suddetta Tariffa, se le Ricevute in questione superano l’importo di € 77,47, scontano l’Imposta di € 1,29 ciascuna; nulla è dovuto, invece, se tali Ricevute non superano il suddetto importo.

-      Ritenute d’Acconto sui Contributi pubblici a fondo perduto: l’Art. 28 del DPR 600/73 stabilisce che, sui contributi a fondo perduto erogati da Enti pubblici, deve essere operata da tali Soggetti una Ritenuta del 4% a titolo di Acconto con obbligo di rivalsa sull’ammontare di tali somme, se l’erogazione riguarda una qualsiasi impresa, e una Associazione Sportiva nell’ambito di una sua attività commerciale; nulla è dovuto, a titolo di Ritenute, se tali contributi finanziano l’attività istituzionale della stessa Associazione (es.: acquisto di attrezzature sportive).

-      Ritenute sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive e da Enti di Promozione Sportiva: l’Art. 90 c. 4 della L. 289/02, con riferimento a quanto disposto dall’Art. 28 c. 2 del DPR 600/73, sancisce la FACOLTA’ (non l’obbligo), per tali Enti, di NON operare sui suddetti contributi la prevista Ritenuta, a titolo di Acconto, del 4%; rimane comunque, in merito a tali erogazioni, quanto previsto dal capo VI, titolo 1 del DPR 917/86, e cioè la concorrenza alla formazione del Reddito di Impresa.

IRES

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche che aderiscono al Regime della 398/91 determinano l’imponibile IRES applicando un coefficiente di redditività (Art. 2 c. 5 L. 398/91): l’Art. 25 c. 4 della L. 133/99 ha modificato tale percentuale, portandola dal 6% al 3%; tutti i Soggetti che aderiscono al Regime speciale, quindi anche le pro-loco e le Associazioni senza scopo di lucro, usufruiscono di tali modalità di determinazione dell’imponibile che, comunque, risultano essere molto semplici da applicare, infatti:

-      Decorrenza: la Circolare n. 231/E del 6/12/99 chiarisce che gli effetti del nuovo coefficiente (3%) decorrono dall’1/1/99 per le Associazioni con periodo d’imposta coincidente con l’Anno solare, e dall’1/7/98 per le Associazioni che hanno periodo d’imposta tra l’1/7 e il 30/6 di ogni Anno (coincidenza con l’Anno Sportivo);

-      Periodo di riferimento: se, ai fini IVA, come abbiamo già detto precedentemente, si fa coincidere con l’Anno solare, ai fini dell’IRES, anche se il periodo dovesse essere a cavallo di due Anni solari, il periodo considerato dovrà essere SEMPRE di 12 mesi;

-      Aliquota: il DLGS 344/2003, che ha mandato in pensione la gloriosa “IRPEG” e ha introdotto la nuova disciplina dell’IRES, ha, tra l’altro, modificato l’Aliquota prevista per la tassazione del Reddito imponibile delle Associazioni Sportive, portandola dal 34% al 33%: tale beneficio è previsto già dal periodo d’imposta iniziato l’1/7/2003.

ASPETTI PARTICOLARI

DISPOSIZIONI CONTABILI

Come abbiamo già visto, l’adesione al Regime della 398/91 esonera le Associazioni dagli obblighi previsti dagli Artt. 14, 15, 16, 18 e 20 del DPR 600/73, e quelli di cui al titolo II del DPR 633/72, e cioè:

a) Tenuta delle Scritture contabili;

b) Presentazione di Dichiarazioni IVA, sia Periodiche che Annuali;

c) Certificazione di Corrispettivi relativamente a Scontrini e Ricevute Fiscali (Art. 2 c. 1 lettera H del DPR 696/96).

Dall’1/1/2000 le stesse, sono viceversa tenute ad annotare i Proventi commerciali nell’apposito Prospetto riepilogativo approvato con il DM dell’11/2/97, entro i termini previsti dall’Art. 9 c. 3 del DPR 544/99 (Disciplina della nuova Imposta sugli Intrattenimenti), e cioè anche con una

unica scrittura cumulativa, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione; il Prospetto di cui sopra va inoltre integrato con Annotazione separata dei Proventi non Imponibili (di cui all’Art. 25 c. 2 della L. 133/99), delle Plusvalenze patrimoniali e delle Operazioni intracomunitarie (Art. 47 DL 331/98, come modificato e convertito dalla L. 427/93).

Ulteriori obblighi contabili concernono poi:

a) Emissione di Fatture per operazioni attive eseguite, quali ad esempio introiti derivanti da contratti di Sponsorizzazione o cessione di diritti di riprese televisive e/o radiofoniche, oppure ancora proventi commerciali generici, comprese le Prestazioni pubblicitarie;

b) Conservazione Fatture: a norma dell’Art. 39 del DPR 633/72, sia quelle Emesse, sia quelle ricevute, vanno numerate progressivamente, suddivise per Anno solare;

c) Documentazione Operazioni di incasso e di pagamento: come previsto dall’Art. 43 del DPR 600/73, l’Art. 25 c. 5 della L. 133/99impone l’obbligo di conservare copia della Documentazione fino a tutto il periodo di decadenza per la notifica di Avvisi di Accertamento;

d) Entrate ed Uscite su c/c bancari o postali: l’Art. 37 c. 2 della L. 342/2000 ha riscritto l’Art. 25 c. 7 della L. 133/99 (ora diventato c. 5) e ha elevato, da € 51,65 a € 516,46, il limite oltre il quale ogni movimento delle Associazioni deve transitare, per non decadere dai benefici della 398/91, attraverso uno o più c/c bancari o postali, oppure attraverso altre modalità, indicate nella Circolare n. 43/2000, che permettano gli eventuali dovuti controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria; essi sono:

-      Bollettini di c/c postale;

-      Bonifici bancari;

-      Assegni non trasferibili;

-      Bancomat o Carte di Credito.

Queste modalità riguardano tutti i movimenti in entrata ed in uscita, e permettono sia alle Associazioni di mantenere i benefici fiscali previsti, sia alle varie controparti, come vedremo più avanti, per poter giustificare il “movimento” effettuato, nel rispetto della Normativa vigente; a conclusione del discorso sul punto, a fronte di movimenti inferiori al succitato limite, è più che sufficiente la presenza di una normale Prima Nota Cassa e, per la registrazione delle Quote associative (una delle fonti principali per il sostentamento delle attività delle Associazioni), normali blocchetti di Ricevute in duplice copia, numerate progressivamente ed esenti Bollo (ai sensi dell’Art. 7, Tabella All. B del DPR 642/72.

EROGAZIONI LIBERALI – SPESE PUBBLICITARIE – SPONSORIZZAZIONI

L’Art. 90 della L. 289/02, commi 8-9, per espressa volontà del Legislatore introduce delle fondamentali novità, e ne fissa i relativi paletti, nel campo delle fonti alternative di sostentamento delle Associazioni Sportive che, al di fuori delle entrate “naturali”, quali Contributi Istituzionali e Quote Associative, necessita di ulteriori “affluenti” per potersi mantenere in vita e raggiungere così gli obbiettivi prefissati nell’Atto Costitutivo, per cui:

a) per quanto riguarda le Erogazioni liberali, il c. 9 della 289/02 fissa in € 1.500,00 (sostituendo così, con l’applicazione dell’Art. 25 c. 5 della L. 133/99, l’Art. 15 c. 1 lettera i-ter del DPR 917/86) il limite entro il quale, annualmente, sia le Persone Fisiche, sia le Persone Giuridiche (Art. 78 DPR 917/86) possono portarsi in detrazione (19%), dietro emissione di regolare Ricevuta da parte dell’Associazione, tale cifra all’interno della propria Dichiarazione dei Redditi, purchè il movimento avvenga attraverso le modalità indicate dalle Circolari 43 e 207/2000, a prescindere dall’importo;

b) per ciò che concerne le Spese di Pubblicità, da distinguere nettamente, come vedremo, dalle Sponsorizzazioni, l’Art. 90 c. 8 della 289/02 introduce delle importanti novità su questi particolari movimenti attivi, in denaro o in natura, posti in essere da terzi in favore delle Associazioni: intanto è utile definire il concetto di Pubblicità che, secondo l’orientamento delineato dalla Prassi Ministeriale (Risoluzione n. 137 del 9/8/99) e da Sentenze Giurisprudenziali (Corte di Cassazione nn. 428-429 del 19/1/96 e n. 6958 dell’1/8/96), è tutta quella serie di forme di Promozione poste in essere dalle varie Persone, sia Fisiche che Giuridiche, in maniera OCCASIONALE e rapportate ai singoli eventi (ad es.: striscioni pubblicitari da collocare a bordo campo prima delle partite di un preciso Campionato, o Torneo); il Regime speciale della 398/91, l’Art. 90 c. 8 della 289/02, la Circolare 165/2000, le già citate Circolari 43 e 207/2000 e, in ultimo, la revisione dell’Art. 108 c. 2 del DPR 917/86, hanno posto una serie di paletti, per la maggior parte positivi, nel trattamento fiscale di tali Spese; infatti:

-      purchè tali Corrispettivi erogati siano destinati a promuovere l’immagine e/o i beni/servizi del Soggetto erogante, queste Spese sono considerate Deducibili integralmente fino ad un importo annuo di € 200.000,00 (con possibile ripartizione della somma anche nei quattro periodi di Imposta successivi); le Associazioni Sportive dovranno, di contro, distinguere nettamente nel proprio Rendiconto la voce specifica.

-      Tali introiti, per essere considerati deducibili, e non commerciali per le Associazioni, dovranno essere erogati nelle stesse forme previste per le erogazioni liberali.

-      Dal punto di vista dell’IVA, la citata Circolare 165/2000 stabilisce che vi sia una detrazione forfetaria del 50% per l’IVA su Fatture di Prestazioni Pubblicitarie: da ciò ne consegue un ulteriore beneficio per le Associazioni Sportive, che introitano sia il Corrispettivo netto, sia il 50% dell’IVA fatturata, mentre il restante 50% viene riversato nelle forme (trimestrali) previste dalla 398/91.

c) Sponsorizzazioni: questa importantissima moderna forma di sostentamento delle Associazioni Sportive è definita, dall’Art. 8 c. 12 della L. 223/90, un “Contributo"erogato da imprese pubbliche o private, volto al finanziamento di uno spettacolo o manifestazione e destinato a promuovere:

-      Marchio

-      Immagine

-      Attività e prodotti dell’impresa stessa.

Rispetto a quanto descritto al punto b) relativamente alle Spese Pubblicitarie, la Sponsorizzazione riveste una forma più concreta (eventualmente, se prevista, regolata dall’Art. 1350 del Codice Civile), perfezionata anche verbalmente, ma soprattutto se avviene tramite uno specifico “abbinamento” NON legato occasionalmente all’Associazione, ma frutto di un piano combinato dalle parti, sia che si parli di un singolo atleta o manifestazione, sia che si parli dell’Associazione in toto o in singole branche.

Ai fini delle Imposte Dirette, come previsto dall’Art. 108 c. 2 del DPR 917/86 e dal citato Art. 90 c. 8 L. 289/02, il limite di deducibilità è fissato in € 200.000,00 annui, ripartibili anche in quote costanti nell’esercizio di riferimento, più nei quattro anni successivi; la Norma 127 del 4/1/96 dell’Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano ha inserito le Spese di Sponsorizzazione tra quelle di Pubblicità; la Risoluzione 9/204 del 17/6/92 ha invece sancito che tali Spese possono essere come sopra considerate e, come tali, integralmente deducibili dal Reddito d’impresa dello sponsor. Si resta comunque in attesa di chiarimenti certi per ciò che concerne gli eventuali importi (di qualunque natura) che superano il limite di € 200.000,00.

Per ciò che riguarda infine l’IVA, la Circolare n. 165/2000 chiarisce che, a differenza di quanto avviene per le Prestazioni Pubblicitarie, la detrazione forfetaria da scontare è del 10%: il minore ulteriore introito per le Associazioni Sportive è, quindi, evidente.

VALUTAZIONI COMPARATIVE E CONCLUSIONI

Le novità introdotte dalla L. 289/02 sono l’indice di un’attenta volontà del Legislatore a regolamentare l’intero settore dello sport dilettantistico: ciò alla luce di un provato, ripetuto abuso da parte di svariati operatori che gestiscono impianti e/o attività sportive e che assumono soltanto fittiziamente la veste giuridica associativa, allo scopo di poter sfruttare, a fini di lucro ovviamente, del particolare Regime della 398/91 riservato agli Enti non commerciali. Dall’analisi fatta dalla nuova disciplina emerge infatti la concessione e l’allargamento, ai Soggetti interessati, di maggiori agevolazioni tributarie, quali ad esempio:

-      Innalzamento del limite dei ricavi commerciali per fruire del Regime Forfetario della L. 398/91;

-      Estensione dell’inapplicabilità della perdita di qualifica di Ente non commerciale;

-      Possibile inserimento, all’interno del Regime speciale anche delle Società di Capitali, purchè costituite senza scopo di lucro.

Di contro, però, il Legislatore ha individuato ulteriori requisiti per il riconoscimento della qualifica di Ente non commerciale, come ad es. l’obbligo di indicare, all’interno degli Statuti, una compiuta regolamentazione dell’attività didattica e di avvio delle discipline praticate, oppure ancora l’obbligo di iscrizione delle Associazioni presso l’apposito costituendo Registro tenuto presso il CONI: tale iscrizione, oltre alla possibilità di poter usufruire di Contributi Pubblici di qualsiasi natura (Art. 90 c. 21), traccia una sorta di spartiacque tra attività sportivo-dilettantistiche pure, svolte dalle Associazioni, e quelle più concretamente commerciali svolte, ad es. dalle Palestre. In tal senso, è sicuramente nelle previsioni dell’Amministrazione Finanziaria porre sempre maggiore interesse nel verificare il concreto rispetto della normativa e delle indicazioni contenute negli Statuti, e questo anche attraverso una minuziosa analisi dei Registri e della documentazione tenuta dato che, pur non essendo obbligati alla esistenza di scritture contabili obbligatorie, gli adempimenti contabili previsti, quali ad es. il Libro dei Soci, che annota le vicende della partecipazione di tutti gli iscritti alla vita dell’Associazione, il Libro dei Verbali delle Assemblee, che assicura una corretta e trasparente gestione dell’attività, e il citato Rendiconto Economico-Finanziario, da cui possa essere desunto non soltanto il risultato economico dell’anno ma anche (e soprattutto) sia l’eventuale destinazione dell’Utile di Esercizio, sia le modalità di copertura delle eventuali perdite.


 
Buon compleanno

Margherita Granbassi
Nata a Trieste
il 1 settembre 1979
Schermitrice italiana

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